PRIMA DEL NOME
Dietro il pasticcio comunicativo tra Antisemitismo, Stato di Israele e Genocidio
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PRIMA DEL NOME
Dietro il pasticcio comunicativo tra Antisemitismo, Stato di Israele e Genocidio
C’è una domanda che viene quasi spontanea davanti a un disegno di legge contro l’antisemitismo discusso dal Parlamento italiano nel 2026: davvero siamo ancora a questo punto?
Dopo la Shoah, le leggi razziali, ottant’anni di memoria pubblica, testimonianze, libri, film, commemorazioni, abbiamo ancora bisogno che lo Stato stabilisca come riconoscere e contrastare l’odio contro gli ebrei?
A guardare i dati, la risposta meno comoda è che l’antisemitismo non appartiene affatto al passato.
L’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC ha classificato 963 episodi in Italia nel 2025, 89 in più rispetto all’anno precedente, segnalando anche che il fenomeno resta in parte sommerso.
Lo stesso Osservatorio utilizza la definizione IHRA come riferimento nella classificazione, un elemento da tenere presente quando quei numeri entrano nel dibattito sulla legge. Ma il dato generale resta: l’odio antiebraico continua a manifestarsi, anche nelle sue forme più riconoscibili.
Dunque il problema esiste. Più difficile è stabilire dove cominci e dove finisca.
Il disegno di legge arrivato alla Camera, dopo l’approvazione del Senato, assume come riferimento la definizione operativa di antisemitismo elaborata nel 2016 dall’International Holocaust Remembrance Alliance. Il 2 ottobre ne è stata svolta a Montecitorio la discussione generale. Il testo non è ancora una legge definitiva.
La definizione IHRA era nata come strumento di lavoro non giuridicamente vincolante. Alla definizione vera e propria si affiancano undici esempi destinati ad aiutare a riconoscere le manifestazioni dell’antisemitismo contemporaneo.
Alcuni riguardano direttamente Israele: attribuire agli ebrei la responsabilità collettiva delle sue azioni, negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, applicare a Israele criteri che non vengono richiesti ad altri Paesi, utilizzare paragoni con il nazismo.
Nello stesso documento si precisa che criticare Israele nei termini in cui si critica qualsiasi altro Stato non può, per questo solo fatto, essere considerato antisemitismo.
È qui che il discorso si fa meno semplice.
Una definizione pensata come strumento operativo acquista un peso diverso quando viene richiamata da una legge e utilizzata nella formazione, nella scuola, nell’università, nelle amministrazioni pubbliche e nelle attività di monitoraggio. Questo non significa che criticare il governo israeliano diventi un reato.
Le disposizioni penali presenti in alcune delle proposte iniziali sono state eliminate durante l’iter parlamentare. Lo ha ricordato anche Liliana Segre, che considera infondato il timore di una limitazione della libertà di critica.
Segre, però, ha aggiunto una cosa interessante. Pur ritenendo sufficiente il testo attuale, si è detta disponibile a ribadire espressamente nella legge che criticare Israele come qualunque altro Paese non significa automaticamente essere antisemiti, se questa precisazione potesse favorire un’approvazione più larga. E ha ricordato di avere criticato molto duramente lei stessa le scelte dell’attuale governo israeliano, fino a usare la parola “repulsione”.
Quella precisazione può apparire ridondante. Proprio per questo merita attenzione.
Se sentiamo il bisogno di ribadire un confine che, in teoria, dovrebbe essere già chiaro, significa che quel confine è diventato fragile nel discorso pubblico. Ed è difficile pensare che Gaza non abbia avuto un ruolo decisivo nel renderlo tale.
Da una parte esiste un antisemitismo che utilizza Israele come occasione o come alibi e finisce per attribuire agli ebrei responsabilità che appartengono a uno Stato, a un governo, a un esercito. Colpire una sinagoga per ciò che accade a Gaza, chiedere a un cittadino ebreo di rispondere delle decisioni di Netanyahu, considerare gli ebrei nel loro insieme responsabili della guerra: qui la natura del pregiudizio è riconoscibile.
Il problema sorge nei territori meno evidenti, quando l’oggetto del giudizio sono davvero Israele, il suo governo, la condotta militare, Gaza.
Proprio sulle difficoltà della definizione IHRA è nata nel 2021 la Jerusalem Declaration on Antisemitism, sottoscritta inizialmente da 210 studiosi e oggi da più di quattrocento.
I suoi estensori sostengono che l’IHRA lasci margini troppo ampi di interpretazione in questo campo; l’IHRA, a sua volta, afferma esplicitamente che la normale critica politica a Israele resta legittima.
Non è una disputa soltanto terminologica. È il tentativo di capire quando un giudizio politico su uno Stato oltrepassi il confine e cominci a colpire un popolo, una religione, un’identità.
Poi c’è Gaza. E lì anche la discussione sul linguaggio diventa più difficile.
Da tempo una parte enorme del confronto internazionale si concentra su una parola: genocidio.
Nel settembre 2025 la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso, dopo l’esame delle operazioni condotte dal 7 ottobre 2023 al luglio 2025, che le autorità e le forze israeliane avevano commesso quattro dei cinque atti di genocidio previsti dalla Convenzione del 1948 e che vi fossero elementi per ravvisare l’intento genocidario. Israele ha respinto questa conclusione. Si tratta della valutazione di una commissione d’inchiesta indipendente, non di una sentenza della Corte internazionale di giustizia.
La distinzione conta.
Davanti alla Corte internazionale di giustizia è ancora pendente il procedimento promosso dal Sudafrica contro Israele. La Corte ha disposto dal 2024 diverse misure provvisorie nell’ambito della Convenzione sul genocidio, ma non ha ancora pronunciato la decisione definitiva sul merito. Dire che la Corte abbia già stabilito che a Gaza è avvenuto un genocidio sarebbe inesatto. Sarebbe altrettanto inesatto trattare quelle misure come se non fossero mai state adottate.
La parola, dunque, resta oggetto di una controversia giuridica che non è affatto irrilevante. Il genocidio ha una definizione precisa e richiede anche l’accertamento di uno specifico intento.
Le categorie del diritto esistono perché atrocità differenti comportano responsabilità differenti.
Ciò che mi colpisce è quello che succede mentre aspettiamo di stabilire il nome.
Ancora nel settembre 2026, quasi un anno dopo il cessate il fuoco annunciato nell’ottobre precedente, OCHA descriveva a Gaza attacchi e vittime, enormi necessità umanitarie, carenze di medicinali e servizi essenziali, centinaia di migliaia di persone in sistemazioni precarie. Il rapporto del 25 settembre indicava circa duecentomila bambini ancora fuori dalla scuola e riportava, attribuendoli al ministero della Salute di Gaza, altri morti e feriti nei giorni precedenti.
Qualunque sarà la qualificazione definitiva di ciò che è accaduto, quelle persone non possono essere retroattivamente restituite alla vita da una sentenza.
Forse per questo il dibattito sul genocidio produce talvolta una sensazione strana.
È necessario stabilire se quella parola sia giuridicamente fondata, ma intanto rischiamo di comportarci come se tutto dipendesse da essa. Come se soltanto dopo avere trovato il termine esatto potessimo decidere quanto debba pesarci ciò che vediamo.
Il diritto internazionale umanitario non funziona così. La protezione dei civili non comincia con l’accertamento di un genocidio. Un bambino non deve essere riconosciuto come vittima di genocidio per avere diritto a non essere ucciso. Un ospedale, una famiglia, una persona affamata non acquistano importanza giuridica e umana quando una corte assegna una definizione definitiva a ciò che hanno subito.
È in questo punto che la discussione sul DDL antisemitismo e quella su Gaza finiscono inevitabilmente per toccarsi.
Bisogna poter riconoscere l’antisemitismo quando si presenta con il volto nuovo di una responsabilità attribuita indistintamente agli ebrei per ciò che fa Israele.
E bisogna riuscire a discutere ciò che Israele ha fatto a Gaza senza trasformare ogni giudizio sul suo governo in un giudizio sugli ebrei.
La distinzione sembra elementare: un ebreo italiano non rappresenta il governo israeliano; un palestinese non rappresenta Hamas; uno Stato e chi lo governa rispondono invece delle proprie decisioni secondo le regole e le responsabilità che li riguardano.
Eppure gran parte del conflitto politico intorno alle parole nasce proprio dalla difficoltà di mantenere separate queste cose.
La legge contro l’antisemitismo arriva dentro questo clima.
Perciò la questione non riguarda soltanto la bontà delle intenzioni con cui viene proposta. Conta anche la precisione dei confini che riuscirà a tracciare e il modo in cui quei confini saranno utilizzati quando la legge uscirà dal Parlamento ed entrerà nelle istituzioni, nelle università, nelle scuole, nel dibattito pubblico.
L’antisemitismo ha bisogno di essere riconosciuto e contrastato.
Gaza ha bisogno di poter essere guardata e raccontata senza che l’identità ebraica venga chiamata a risponderne.
Restano poi le corti, le definizioni, le responsabilità da accertare. È giusto che il diritto faccia il proprio lavoro e scelga le parole con la cautela che quelle parole richiedono.
Nel frattempo, però, ci sono fatti che non aspettano il nome che un giorno daremo loro.
Cover: Foto di Chen da Pixabay
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