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Gestazione per altri: una terza via contro ogni integralismo

Gestazione per altri: una terza via contro ogni integralismo

Periscopio ospita in questo articolo una articolata riflessione sulla maternità surrogata, vista dalla prospettiva di una persona che ha fatto questo percorso nelle vesti di genitore intenzionale.
[La redazione]

“A volte non c’è nulla di più complesso o edificante del disgusto o della paranoia a guidare le posizioni integraliste contro la GPA, ma accorgersene può essere difficile perché di solito sono camuffate da giusta rabbia femminista o da forme di pietà, oppure formulate nel linguaggio socialista della solidarietà”.
(Sophie Lewis, Surrogata universale. Rovesciamo la famiglia, Fandango Libri 2025, p. 79).

Negli ultimi decenni del Novecento, lo sviluppo delle tecnologie riproduttive ha separato la gestazione dalla maternità genetica e la riproduzione dall’atto sessuale. Oggi la gestazione per altri (GPA) si struttura come un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) che riguarda divers* soggett*: i genitori intenzionali (coppie o singole persone), eventuali donator*/fornitor* di gameti e la persona gestante che porta avanti la gravidanza, al termine della quale affiderà l* bambin* ai primi senza assumere la responsabilità genitoriale.

La varietà dei termini usati per definire la GPA – in Italia si usa, in ambito scientifico e giuridico, maternità surrogata, a livello internazionale surrogacy, sino alle inconciliabili locuzioni utero in affitto e gravidanza solidale — riflette le profonde divergenze presenti nel dibattito pubblico in merito alle implicazioni etiche, culturali, politiche e giuridiche della pratica. Per interpretare questa ricezione polarizzata, Corinna Guerzoni1 ricorre al concetto antropologico di anomalia culturale: la GPA “mette in discussione una serie di assunti dati per scontato (…) relativamente alla famiglia, ma soprattutto alla maternità (…) due delle strutture più fondamentali della società occidentale contemporanea”2 e pertanto viene trattata come un’aberrazione da condannare o un’eccezionalità da incorporare all’interno di valori riconosciuti o rassicuranti.

La GPA è praticata a livello globale in modi assai differenti: ci sono Paesi in cui è vietata, altri in cui è regolamentata da normative specifiche, altri in cui è permessa, in assenza di norme dedicate, nella forma c.d. solidale, altri che ammettono la pratica anche nella forma c.d. commerciale3. Le disparità normative tra i vari Paesi hanno reso la GPA un fenomeno transnazionale riservato a chi possiede le risorse economiche per affrontarlo. Nei Paesi con un divieto assoluto, come l’Italia, questa mobilità ha prodotto complessi nodi giuridici circa il riconoscimento degli atti di nascita esteri che attribuiscono la genitorialità ai genitori intenzionali e non alla persona gestante.

All’interno dell’economia neoliberista, questa frammentazione normativa accentua le dinamiche di sfruttamento, esponendo a maggiori vulnerabilità le persone già marginalizzate per classe, genere ed etnia. L’approccio proibizionista, anziché tutelarle, si rivela controproducente: “vietare la GPA sradica, isola e criminalizza le lavoratrici gestanti, le spinge nella clandestinità e spesso le obbliga a spostarsi in altri paesi (…) lontano dalle proprie reti di supporto”4.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lascia agli Stati che aderiscono al Consiglio d’Europa un margine di discrezionalità sulla GPA, vincolandoli al riconoscimento della filiazione in presenza di un legame genetico col minore. L’Italia, fermo restando il divieto di GPA previsto dalla Legge 40/20045, ha recentemente esteso, con la Legge 169/20246, la punibilità7 ai cittadini italiani che vi ricorrono all’estero, anche in Paesi in cui la pratica è legale: una misura criticata per profili di incostituzionalità, contrasto con il diritto europeo e internazionale, sproporzione delle pene e potenziale lesione del preminente interesse del minore.

Se l’orientamento della Corte EDU resta ancorato all’essenzialismo genetico — in contrasto con la logica della PMA dove prevale il principio dell’intenzionalità — la legge italiana rimane ferma ad una visione patologizzante dell’infertilità e alla difesa della famiglia tradizionale. Inoltre il nostro ordinamento, escludendo le persone singole e coppie dello stesso sesso dall’accesso alle tecniche di PMA e all’istituto dell’adozione, stigmatizza e delegittima le relazioni di cura e i legami familiari o genitoriali non ricadenti in un modello eteronormativo naturalizzato8.

Oltre la dicotomia tra mercato e solidarietà

Eppure, le aspirazioni genitoriali di chi sceglie la GPA non differiscono da quelle di chi accede, anche nel nostro Paese, ad altre forme di PMA. La peculiarità della GPA, anziché risposte viscerali o proibizioniste, richiederebbe una regolamentazione capace di tutelare tutte le persone coinvolte: non per sancire un inesistente diritto al figlio ad ogni costo, ma per fissare condizioni e limiti entro cui tale pratica possa considerarsi ammissibile9.

Nel suo volume Gestazione per altre – Oltre la dicotomia tra mercato e solidarietà (Editrice Clinamen, 2025), Emma Capulli, ricercatrice e docente presso l’Università di Bologna, propone un modello di regolamentazione10 della GPA fondata su un’analisi tripartita del fenomeno: “quella etico-filosofica e bioetica di derivazione femminista, centrata su relazionalità e vulnerabilità; giusfilosofica e biogiuridica, che combina la critica giusfemminista al neoliberalismo e un approccio dal basso ai diritti fondamentali; infine, critica e politico-economica, che colloca la GPA nel più ampio biomercato globale”11.

Capulli evidenzia come “la regolazione della GPA non possa essere compresa soltanto nel linguaggio dei diritti, ma richieda una lettura interdisciplinare che relazioni il discorso biogiuridico con l’analisi etico-filosofica ed il contributo della letteratura sociopsicologica e antropologica” . L’obiettivo è quello di superare le dicotomie dell’attuale dibattito pubblico sulla GPA – dono/mercato, scelta/sfruttamento, divieto/libertà – non tanto per “riconoscere diritti individuali, (…) [quanto per] permettere lo sviluppo di relazioni positive, ribilanciando le asimmetrie di potere esistenti” e definendo tutele concrete.

Nel dibattito attuale sulla GPA, è possibile individuare due visioni contrapposte quanto fallaci:

  • la difesa dell’indisponibilità del vincolo gravidanza-maternità, riconducibile a credenze culturali, di matrice giudaico-cristiana o ancorate al principio mater semper certa est, che lo considerano “sacro”, “naturale” o “universale”. Si ritiene “che esista un legame corporeo-nutritivo-emotivo tra persona gestante e feto che possa essere interpretato in termini universali (…). Pertanto, l’interruzione del legame dopo il parto comporta una frattura (…) una violenza verso il bambino e la persona che lo ha partorito (…) [che] invisibilizza la differenza sessuale e la specificità del ruolo femminile nella riproduzione”. Capulli obietta come “la letteratura abbia ampiamente rilevato la natura culturalmente costruita della credenza per cui sia normale (…) maturare un sentimento materno verso il feto prima e il bambino poi”, evidenziando quei “percorsi di GPA vissuti come modalità di autoaffermazione all’interno di progetti relazionali condivisi” che non può essere ricondotta a falsa coscienza o a manipolazione psicologica. In questa direzione, Sophie Lewis sostiene che vi sia “ampio spazio (…) per abbracciare un’etica femminista di sinistra in cui i legami madre-figlio possono essere più facilmente interrotti, ceduti e moltiplicati” .
  • la visione laica e liberale, presente anche nel choice feminism, che tende a “valorizzare la libertà di scelta della persona gestante come decisione razionale”, espressione di autonomia o di empowerment individuale. Capulli ne individua un limite storico, dovuto ad “una nozione astratta e disincarnata di soggetto (…) coincidente con l’uomo, bianco, eterosessuale di classe media (…) la quale ha invisibilizzato le corporeità a esso non conformi”, nel suo “disinteresse per gravidanza e parto (…) [considerando] concepimento e aborto come atti svincolati dal processo gestazionale”. Capulli propone di superare questa nozione astratta di soggetto “proponendo una riflessione che valorizza la corporeità, la relazionalità, la vulnerabilità e l’interdipendenza che caratterizzano sia le soggettività che il loro esercizio di autonomia”.

Sebbene la gravidanza comporti una relazione con il feto e risvolti epigenetici, “il modo in cui questa relazione viene vissuta, riconosciuta e nominata varia sensibilmente in base alla persona coinvolta, al contesto sociale e affettivo e alle emozioni e rappresentazioni che la accompagnano” . Nella GPA, “la relazione tra persona gestante e genitori intenzionali [ha] un ruolo fondamentale nel definire l’esperienza” e pertanto “la scelta di una persona di portare avanti una gravidanza senza manifestare sentimenti materni o volere assumere la genitorialità del nato, non coincide necessariamente con un annichilimento del sé o della propria storia personale”.

Gestazione per altri: una terza via contro ogni integralismo
Raja Segar under license Creative Commons

Tuttavia, l’autodeterminazione della persona gestante “non può essere formulata senza considerare la specificità dell’esperienza di gravidanza”, non in senso essenzialista ma in quanto concretamente “la volontà della persona gestante inizia a formarsi al momento dell’accordo e si costruisce e si consolida progressivamente”. Per questo occorre garantirle sia “il diritto di aborto (…) quanto il diritto di revocare il proprio consenso (…) al termine dell’esperienza. Non riconoscere tale diritto esporrebbe alla critica di ridurre l’autodeterminazione a un principio meramente individualistico ed astratto”. Poiché il percorso di GPA passa attraverso il corpo della persona gestante, “è la sua autonomia a essere prioritaria (…) anche quando ciò comporti una limitazione sostanziale delle aspettative degli aspiranti genitori”. Il consenso di questi ultimi dovrebbe “essere oggetto di revoca solo prima dell’inizio della gravidanza, ma non una volta che l’embrione è stato trasferito in utero (…) per garantire una maggior tutela alle parti ritenute più vulnerabili, quindi alla persona gestante e il bambino” .

Sul piano giuridico, Capulli esplora la non contraddizione tra la GPA e l’ordinamento: “poiché l’ordinamento già reputa lecita l’assunzione di responsabilità genitoriale in assenza del legame gestazionale (adozione), la medesima liceità dovrebbe valere, per coerenza sistemica, anche per la GPA”30. Inoltre, essendo già garantito il parto in anonimato, “non è possibile rilevare un disvalore intrinseco nella possibilità di portare avanti una gravidanza senza assumere la genitorialità del nato.”

Sulla determinazione della genitorialità, Capulli predilige un modello ex ante che riconosce fin dalla nascita il legame legale tra il nascituro e i genitori intenzionali, bilanciato dalla facoltà di revoca del consenso riservata alla persona gestante. Riguardo alla tutela del* nat* da GPA, Capulli evidenzia che “i temuti danni della GPA per i bambini non sono ad oggi confermati dagli studi empirici (…) almeno nei contesti dei Paesi occidentali” dove sono state condotte le ricerche. Inoltre, la trasparenza sulle proprie origini — comunicando a* figl* con gradualità, il prima possibile, ogni informazione rilevante nella costruzione della loro biografia — è direttamente associata a esiti psicologici migliori.

L’analisi di Capulli inquadra la GPA “nel contesto neoliberale contemporaneo (…) di capitalizzazione della vita (…) ovvero di messa a valore in termini economici della vita biologica e dell’intera esistenza” , adottando la prospettiva di Melinda Cooper e Catherine Waldby. Le due studiose hanno descritto il passaggio dal modello economico fordista, in cui il lavoro riproduttivo era svolto gratuitamente dalle donne all’interno dello spazio domestico privato – e integrato da un sistema di welfare pubblico – al modello post-fordista, fondato sulla generale precarizzazione del lavoro, sull’esternalizzazione e mercificazione delle attività di cura – oltre che sulla progressiva riduzione dello stato sociale.

In questa cornice storica il progresso tecnico-scientifico ha favorito la nascita di un “biomercato globale della fertilità, fondato sulla tradizionale divisione sessuale del lavoro ma alimentato da logiche neoliberali”, situato spesso al di fuori di “un sistema terapeutico ben regolamentato e statalizzato – come nel caso del dono di organi e di sangue – (…) grazie ad agenzie private transnazionali” che offrono on-line, ai genitori intenzionali, prestazioni esagerate da strategie di marketing e informazioni spesso inaffidabili, prive di garanzie di attendibilità e oggettività. All’interno di questo sistema, “le persone gestanti sono collocate in una posizione subordinata nelle gerarchie di genere, coloniali e socioeconomiche”.

Sebbene le tecnologie riproduttive offrano potenzialità emancipatorie rispetto ai vincoli biologici, alle disuguaglianze di genere e ai modelli familiari tradizionali, esse rischiano di consolidare le disparità economiche e i rapporti di forza dominanti: “la percorribilità etica della GPA non può essere affrontata senza considerare il ruolo assunto dal mercato nella sua regolazione e rispetto all’esercizio degli interessi a essa sottesi – siano essi quelli riproduttivi dei genitori intenzionali o quelli di autodeterminazione della persona gestante”. Capulli ritiene che nessuno dei due modelli regolamentari attualmente più diffusi, quello c.d. solidale e quello c.d. commerciale, possano superare le criticità insite nel biomercato della riproduzione:

  • Il modello c.d. solidale esclude compensi in nome dell’altruismo e del dono ma rischia di “riarticola[re] (…) schemi oppressivi e subordinanti (…) secondo i quali le donne sono naturalmente predisposte alla cura nella dimensione affettiva e privata, considerata (…) estranea alla violenza e alla coercizione”. Questo modello, prevedendo per la persona gestante “non una retribuzione per il proprio lavoro, ma una compensazione volta a risarcire le perdite e i mancati guadagni (…) viene criticato perché si traduce de facto in uno scambio commerciale” , mentre le attività legate ai servizi legali, medici e d’intermediazione trarrebbero comunque profitto dal carattere oblativo (non ritenuto produttivo) del lavoro gestazionale;
  • Il modello c.d. commerciale (o meglio GPA retribuita) riconosce un compenso “per l’attività corporea, emotiva e relazionale svolta durante la gravidanza”. Tale impostazione solleva obiezioni sulla reificazione/mercificazione del corpo gestante, e sul rischio che il contratto configuri la vendita di un* neonat*. Su quest’ultimo aspetto, Capulli evidenzia che “la critica di compravendita sarebbe fondata solo se il pagamento fosse subordinato all’esito positivo della gravidanza o modulato in base alle caratteristiche del bambino.” Per il resto, l’autrice ritiene che “non vi siano solide argomentazioni per considerare la riproduzione come eccezionale o essenzialmente diversa da altre forme di lavoro umano” . Non sarebbe perciò “il carattere identitario o relazionale di un’esperienza a determinarne, di per sé, l’indisponibilità economica”.

Di conseguenza, “la componente relazione, affettiva e corporea presente nella gravidanza (…) va(…) problematizzata all’interno della generale diffusione di un paradigma neoliberale di lavoro” , analizzando “le criticità legate al lavoro riproduttivo (…) congiuntamente a quelle del lavoro su piattaforma, nei call center, del lavoro sessuale o delle professioni di cura, spostando l’attenzione sulle dinamiche di dominio e sfruttamento che segnano il mercato del lavoro”. Nel Sud globale, ad esempio, la GPA ha offerto un’alternativa a impieghi più usuranti o pericolosi (come la badante, la bracciante agricola o l’operaia tessile); l’obiettivo diventa quindi “migliorare le condizioni di lavoro delle persone gestanti, piuttosto che erigere la dignità umana come baluardo a difesa delle roccaforti della sessualità e della gestazione, lasciando che l’impero neoliberale consumi altrove la propria avanzata”. Nella prospettiva di Sophie Lewis, “considerare la GPA come lavoro (…) apre all’idea che le lavoratrici della surrogazione possano negoziare, sabotare e scioperare”. In generale, “rendere visibile il lavoro della riproduzione sociale (…) non è affatto un fine in sé”ed intendere la gestazione come lavoro equivale piuttosto a descrivere “un processo di assalto alla società salariale” che “vuole smascherare quanto è ridicolo che sia il lavoro a determinare la spartizione dei mezzi di sopravvivenza”.

Gli accordi/contratti tra genitori intenzionali e persone gestanti si rivelano utili poiché la GPA costituisce “una dinamica relazionale complessa, che vede la convergenza di numerosi interessi, diritti da tutelare e bilanciare e di possibili conflitti.“  Tali strumenti, risultando in molti ordinamenti non enforceable, impongono di concentrarsi sulla “definizione delle prestazioni legittimamente includibili nel contratto, piuttosto che sulla presenza o assenza di una retribuzione”, dovendo accertarsi se, “nella scelta rispetto ad altre forme di lavoro e di messa a valore del corpo”, sia intervenuta “l’esistenza di strutture economiche, sociali e culturali in grado di sostenerla” ed idonee a riequilibrare “i rapporti di potere asimmetrici che attraversano pratiche come la GPA” al pari di altre forme di lavoro.

Regolamentare la GPA

In contrapposizione alla “situazione nei Paesi del Sud globale, in cui la pratica si colloca tra la sopravvivenza e l’abuso criminale” , si cita spesso quella “europea o statunitense, dove le persone gestanti dispongono di adeguata istruzione, informazione e potere contrattuale” . Tuttavia un’analisi critica rivela come anche i modelli occidentali possano presentare problematicità, laddove i contratti impongano vincoli stringenti sul comportamento della donna o impediscono la revoca del consenso dopo il parto. Una parte della dottrina, approvando questi contratti soggetti ad esecuzione in forma specifica, sostiene che negare a una donna la capacità di scegliere in autonomia un percorso di GPA riproponga i pregiudizi paternalistici che storicamente ne hanno ostacolato l’emancipazione economica e sociale. Questa impostazione di matrice neoliberale, tramite una radicalizzazione del principio volenti non fit iniuria, trascura le condizioni materiali ed incarnate delle persone gestanti, sulle quali scarica i rischi fisici e psicologici del percorso, oscurando le disuguaglianze di genere e delegittimando gli strumenti pubblici di tutela dei diritti fondamentali.

Per “superare la dicotomia che vede vulnerabilità e autonomia come reciprocamente escludenti e che qualifica le persone gestanti o come vittime o come libere imprenditrici”, Capulli propone che “non sia la presenza o meno di una retribuzione (…) a segnare la percorribilità etica e giuridica della pratica, quanto piuttosto le condizioni concrete in cui essa si svolge” . Da qui scaturisce la proposta di una “GPA relazionale e retribuita” compatibile con i principi costituzionali italiani. In questa cornice, “la tutela dell’autodeterminazione e della dignità della persona gestante non dovrebbe essere ricondotta alla gratuità, bensì al riconoscimento di diritti – come il diritto di abortire e quello di revocare il consenso anche dopo la nascita – senza che l’esercizio degli stessi possa condurre a pretese risarcitorie (…) [per permettere di] far coesistere la natura sociale della pratica” rendendo “l’aspetto economico esplicito ma recessivo rispetto alla tutela dell’autonomia di tutte le soggettività e delle relazioni volte alla realizzazione di un progetto genitoriale”.

La proposta di Capulli si fonda su una gestione rigorosamente pubblica della pratica, limitando l’intervento di cliniche e intermediari privati, al fine di proteggere le vulnerabilità e presidiare i diritti fondamentali. Si prevedono processi normativi e decisionali dal basso, capaci di accogliere le istanze delle persone coinvolte in un’ottica di rinegoziazione continua. Tale approccio partecipativo si estende all’accesso e al controllo delle stesse tecnologie riproduttive, quali “fenomeni sociali, e quindi come strumenti che è possibile trasformare attraverso la lotta collettiva” .

Regolamentare la GPA potrebbe essere l’occasione per affrontare politicamente l’interdipendenza tra cura, riproduzione e lavoro, la ridistribuzione di tempi e risorse, e l’allargamento delle reti di sostegno alla riproduzione socio-biologica. Indagando criticamente come si sviluppa oggi il desiderio di genitorialità, per superarne le logiche patriarcali e neoliberali (oltre che abiliste e coloniali), regolamentare “la GPA può rappresentare un’opportunità per ripensare la famiglia quale un nucleo biologico/genetico basato su un diritto individuale a essere genitori in favore di una prospettiva che valorizza, invece, la formazione di reti di cura e responsabilità condivisa”.

Nuove declinazioni contemporanee — famiglie allargate, elettive, coparentali, reti intergenerazionali, comunità di vicinato e di mutuo-aiuto — testimoniano tanto il bisogno di entrare in una relazione vivibile di cura (anche attraverso la riproduzione biologica) quanto la fatica e l’isolamento di chi cerca di fare, nonostante tutto, famiglia. Considerandola come unità ri/produttiva del sistema capitalista, alcun* ne prospettano la fine, l’abolizione o il rovesciamento, nell’ambito della lotta contro lo sfruttamento e la distruzione della vita (umana e non umana) perpetrate dal sistema capitalista, eterocispatriarcale e coloniale. Si concorda con loro almeno nel considerare con sospetto chi, ancora oggi come a suo tempo Friedrich Engels, ritiene di potere rimandare “l’ordinamento dei rapporti sessuali [a] dopo che sarà spazzata via la produzione capitalistica”.

Se mancano le parole per definire nuove parentele e relazioni di cura — così come per definire appieno il ruolo della persona gestante nell’ambito della GPA — dall’altro si stanno già sperimentando nuove famiglie e immaginando mondi altrettanto rinnovati. Nel romanzo di Marge Piercy Donna sul filo del tempo (1976), alla cupa realtà vissuta dalla protagonista, una donna razzializzata e psichiatrizzata con una vita segnata da abusi e violenze, si contrappone un futuro radicalmente egualitario, ecologista e privo di barriere di genere: una comunità del futuro che si riproduce tramite l’ectogenesi per liberarsi dal vincolo della differenza sessuale (e, attraverso la manipolazione genetica, anche della razza), modifica ormonalmente i maschi per farli allattare, collettivizza cura ed educazione del* bambin*, prevedendo per ognun* tre madri (di qualsiasi genere, non legat* tra loro da relazioni sentimentali), lasciando tutt* liber* di transitare tra i generi. A questa modalità riproduttiva si affianca una società democratica organizzata in piccoli villaggi agrari autogestiti, altamente tecnologici ma perfettamente integrati con l’ambiente e il territorio, dove non esistono denaro, classi sociali né proprietà privata.

Nonostante sia forse “più facile immaginare la fine del capitalismo che la fine della famiglia”11, l’abolizione dello stato di cose presenti dovrà passare anche attraverso forme di genitorialità politica, responsabilità collettiva ed egualitarismo della cura che attuino una “riproduzione contro-sociale ovvero (…) una riproduzione sociale che si oppone alla riproduzione del sociale così com’è”12. Una parte di questa lotta piena di speranza passa anche attraverso nuove, oggi forse appena riconoscibili, eppure già pensabili e possibili, pratiche di GPA.

 

Immagine di copertina: imagerawpixel

 

Note:

1 Corinna Guerzoni, Urban Nothdurfter, Luca Trappolin (a cura di), “Genitorialità queer in Italia – Filiazione, relazioni familiari, percorsi di legittimazione”, Mondadori Università, 2024. In particolare si vedano i capitoli 4.2, 4.3 e 6.

2 Ivi, p. 63.

3 Per una panoramica normativa in materia di GPA dei Paesi che consentono l’accesso a tale pratica, per legge ovvero in assenza di una disciplina specifica, a quali requisiti, e dei Paesi che invece negano tale accesso, può essere utile consultare il sito dell’”Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS” al seguente link: https://www.associazionelucacoscioni.it/mappa-leggi-gpa.

4 Sophie Lewis, “Surrogata universale. Rovesciamo la famiglia”, Fandango libri, 2025, p. 12.

5 LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2004. Entrata in vigore: 10/03/2004.

6 LEGGE 4 novembre 2024, n. 169 Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano. (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2024). Entrata in vigore: 03/12/2024.

7 Con pene previste da tre mesi a due anni di reclusione e multa da 600.000 a un milione di euro.

8 Per una coppia di uomini gay cisgender, non può pertanto dirsi una libera scelta quella di intraprendere un percorso di GPA all’estero per diventare genitori.

9 L’attivismo LGBTQIA+ e la condivisione tra pari hanno guidato la mia personale esperienza di un percorso di GPA svolto in Ontario (Canada), concluso nel 2022 e caratterizzato dai seguenti principi: accesso universale senza discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere, riconoscimento della genitorialità basato sull’intenzione e non sul legame genetico, senza la necessità di adozione; piena tutela dei diritti della persona gestante — inclusi il diritto di aborto e di revoca del consenso alla rinuncia alla genitorialità fino alla nascita del* bambin*; possibilità di un rapporto aperto e duraturo con tutte le persone coinvolte (la donatrice di ovociti e la persona gestante). L’All Families Are Equal Act del 2016, vigente in Ontario, è consultabile ai link: https://www.ontario.ca/laws/statute/s16023; https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-41/session-2/bill-28. Sulla legislazione canadese si può consultare il link: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html.

10 Altre proposte di regolamentazione consultabili on-line che non è possibile analizzare in questa sede ma trovano comunque spazio nel testo di E. Capulli sono lo schema di progetto di legge “Disposizioni in materia di regolamentazione delle surrogazione di maternità” elaborato da Articolo 29 (https://www.articolo29.it/2018/il-sasso-nello-stagno-uno-schema-di-disegno-di-legge-di-articolo29-per-la-regolamentazione-della-surrogazione-di-maternita/) e la proposta di legge “Disciplina della gravidanza solidale e altruistica”, n. 3016, presentata alla Camera il 13 aprile 2021 promossa in collaborazione con l’Associazione Luca Coscioni (https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/fecondazione-assistita/gravidanza-solidale-per-altri).

11 S. Lewis, “Surrogata universale”, p. 224.

12 H. Hester, Xenofemminismo, p. 69.

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Henry Gallamini

Architetto libero professionista, ravennate di nascita e ferrarese d’adozione. L’anno della maturità Bruno Zevi (accidenti a lui) mi ha fatto innamorare dell’architettura.  Studente fuori sede laureatosi a Ferrara, mi sono innamorato di nuovo (accidenti a un altro lui), quindi sono rimasto nella città pentagona. Altre cose che amo: “I fratelli Karamazov”, le Variazioni Goldberg, il “Tristano e Isotta”. Ah, anche l’impegno nel volontariato e nell’attivismo LGBTQIA+.

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