EMERGENZA GRATTACIELO:
PERCHÈ IL COMUNE DI FERRARA NON APPLICA IL SUO REGOLAMENTO?
EMERGENZA GRATTACIELO:
PERCHÈ IL COMUNE DI FERRARA NON APPLICA IL SUO REGOLAMENTO?
IL DESTINO DI 600 SFOLLATI COINVOLGE LA COSCIENZA Dl OGNUNO Dl NOI
Ciò che sta avvenendo a Ferrara dopo la decisione del sindaco di emettere ordinanza di sgombero delle torri del grattacielo, senza preoccuparsi di predisporre alcun sostegno concreto per le centinaia di persone rimaste all’improvviso prive un tetto, presenta aspetti incomprensibili e intollerabili.
Credo che ogni cittadino di Ferrara dotato di normale sensibilità si sia posto il problema di immedesimarsi nel dramma di tante persone che, quasi da un giorno all’altro, hanno dovuto abbandonare la propria casa senza avere almeno il riferimento di una struttura pubblica di emergenza capace di fornire loro appoggio, aiuto e consulenza. Solo la società civile ed il volontariato hanno finora arginato le conseguenze drammatiche dello sgombero dei grattacieli.
Sconcerta pensare che tutto questo avrebbe potuto essere evitato semplicemente applicando i dettami dell’articolo 3 del “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” del Comune di Ferrara, approvato dalla attuale maggioranza nel marzo del 2020, riguardante “Situazioni di estrema emergenza abitativa”, che sembra scritto apposta per casi come l’emergenza grattacielo, fornendo una soluzione praticabife, semplice e intelligente alle prescrizioni generali dell’articolo 835 del codice civile:
Ecco il testo dell’art. 3, con le mie sottolineature o evidenziazioni
Art. 3
(Situazioni di estrema emergenza abitativa)
l . In situazioni di estrema emergenza abitativa determinata da:
I . calamità natura i o altri eventi calamitosi eccezionali;
- intervenuta dichiarazione da parte dei Servizi competenti dell’inagibilità o dell’inabitabilità dell’alloggio di categoria catastale A (escluse Al, A8 ed A9), 0ccupato (proprietà, locazione registrata o comodato registrato);
- altri eventi che abbiano determinato in via d’urgenza l’impossibilità di continuare ad utilizzare gli immobili ad uso abitativo;
- situazioni di violenza o di maltrattamenti, già denunciati all’Autorità competente;
il Dirigente responsabile del Servizio competente, previa valutazione dei Servizi socio sanitari che attesti la situazione di grave emergenza abitativa nell’ambita del territorio comunale (dandone adeguata informativa all’Assessore di riferimento) l’assegnazione temporanea di alloggi di ERP anche in deroga al possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed indipendentemente dalla graduatoria di assegnazione esistente.
- Per le assegnazioni degli alloggi disposte ai sensi del presente articolo, possono essere utilizzati anche alloggi ERP già sottratti temporaneamente alla disciplina ordinaria delle assegnazioni per essere destinati a nuclei assistiti ai sensi del Regolamento di sostegno all’emergenza abitativa (fino ad un massimo del 3% del patrimonio di ERP totale).
- Gli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo devono comunque essere adeguati alla composizione del nucleo familiare, salvo che — per indisponibilità di altre soluzioni — non si possano adottare diverse determinazioni.
- Le assegnazioni disposte ai sensi del presente articolo non possono trasf0rmarsi in assegnazioni definitive e hanno una durata massima annua e, salvo proroga, motivata in ordine alla grave fragilità del nucleo riconosciuta dai Servizi Socio Sanitari, di ulteriori due anni disposta con provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio competente. Alla scadenza del periodo di assegnazione dell’alloggio, la riconsegna dello stesso avverrà in presenza dei servizi di supporto per la verifica delle condizioni generali dell’unità abitativa e per la redazione di un processo verbale di consegna.
Analoga verifica delle condizioni generali dell’unità abitativa — fatta in presenza dei servizi di supporto sarà da effettuare prima di disporre la proroga dell’assegnazione ai sensi del presente articolo per ulteriori due anni.
Oltre alla verifica suddetta, verrà valutato il puntuale rispetto del regolamento del contratto di locazione e il pagamento del canone e dei servizi.
5* Per le assegnazioni disposte ai sensi del presente articolo si applica un canone di locazione determinato sulla base dei criteri previsti per la deteminazione del canone di locazione degli alloggi di ERP.
- In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
E’ ancora lecito sperare che, con una decisione di buon senso, la maggioranza, o parte di essa, decida, seppur tardivamente, di applicare quanto previsto dall’articolo 3.
ln caso contrario credo che occorra continuare a mettere in atto tutte le azioni possibili, nell’ambito della legalità, per indurla a farlo. Ritengo anche necessario cercare di dare risposte ad alcune domande.
ln caso di palese emergenza abitativa (l’allestimento di un dormitorio di fortuna nel palazzetto dello sport non è forse un esplicito riconoscimento dell’emergenza?), perché uno o più dirigenti del comune di Ferrara hanno ritenuto di non dover agire in base a quanto prevede l’articolo 3 sopra richiamato? Se lo hanno fatto quale amministratore li ha bloccati e perché?
Quando si tratta di violazione dei diritti della persona – il professor Marco Magri rivedi l’intervista su YouTube ha di recente chiaramente spiegato che di questo si tratta – è lecito da parte di tecnici e amministratori ignorare l’applicazione di norme e regolamenti che potevano evitare tale violazione?
Chi ha subito evidenti danni morali e materiali a causa della mancata applicazione di una norma o di un regolamento ha diritto ad un equo risarcimento?
ACER, Agenzia Casa Emilia Romagna “ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio statuto” è mero esecutore degli ordini di un Comune o in caso di emergenze abitative gravi, come nel caso dell’improvvisa indisponibilità di alloggio per 600 persone, ha margini di iniziativa autonoma nell’ambito dei propri fini istituzionali? Può (o deve) ad esempio fornire di propria iniziativa al comune di riferimento un quadro oggettivo ed aggiornato di quanti dei circa 800 alloggi pubblici attualmente non occupati potrebbero essere nell’immediato o in tempi rapidi essere resi disponibili per dare risposta temporanea a quanto prescrive l’articolo 3 del regolamento?
Solo quando tutti gli abitanti del grattacielo avranno trovato sistemazione adeguata e dignitosa e i loro diritti saranno stati salvaguardati si potrà capire, nei tempi e modi necessari, quale potrà essere il futuro migliore e possibile per i grattacieli.

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